ripetitore Tim a Moregine

Nessuna città può vietare in assoluto l’installazione di antenne e impianti per telefonia mobile sul suo territorio, e Pompei non fa eccezione. Ergo, il ripetitore della Tim nella zona di Moregine è stato installato secondo tutti i crismi.

La sentenza del Consiglio di Stato (n°9414 del 27/12/2010) respinge il ricorso del Comune di Pompei, presentato contro il precedente pronunciamento del TAR della Campania (n° 7357 del 2005), creando un precedente significativo nei casi di specie e mettendo la parola fine al lungo braccio di ferro tra l’Amministrazione comunale e alcune delle principali compagnie telefoniche. Stesso esito si era avuto nel 2006 nella contesa legale con la Vodafone che aveva realizzato un ripetitore camuffato da “palma” nella zona di via Astolelle, a ridosso dei binari delle ferrovie dello Stato. Anche allora il Tar aveva dato ragione alla società telefonica.

Esaminando la sentenza del Consiglio di Stato, nelle motivazioni viene innanzitutto ribadita – come già stabilito dal Tar – l’illegittimità del divieto imposto dal sindaco Claudio D’Alessio con l’ordinanza n. 514 del 29.12.2004, che, come si legge nel dispositivo, “sospende con effetto immediato, nell’ambito dell’intero territorio della città di Pompei tutte le installazioni di nuove antenne ed impianti a servizio della telefonia mobile, indipendentemente dalla loro ubicazione e dalla loro frequenza di emissione”.

Uno stop sine die a qualsiasi compagnia telefonica stabilito dal primo cittadino in attesa di predisporre un nuovo regolamento che prescrivesse preliminarmente opportune verifiche sull’impatto ambientale e sanitario di eventuali installazioni di antenne e stazioni radiomobili.
Il provvedimento, secondo i giudici, prefigura un divieto generalizzato che contrasta con quanto prescrive il codice delle comunicazioni in tema di “localizzazione di stazioni radio-base per telefonia mobile”, e cioè “che, in considerazione del carattere strategico per l’interesse pubblico nazionale delle infrastrutture di telefonia mobile, non è consentita l’adozione di provvedimenti interdittivi del tipo di quello gravato, tanto più dopo la formazione del titolo abilitativo tacito per la realizzazione degli impianti”. (art. 87 del d.lgs. 259/03).

Rigettando il rilievo mosso dai legali del Comune, i giudici hanno confermato l’applicabilità del criterio di “interesse pubblico nazionale” anche in luogo di accordi tra privati, com’è avvenuto nella circostanza tra la Tim Italia SpA e la Circumvesuviana SpA, per la localizzazione del ripetitore nell’area a ridosso della stazione di Moregine.

palma-ripetitore a via Astolelle


In merito alla valutazione dei rischi sanitari e ambientali, è di competenza dello Stato, si legge nel dispositivo, “la determinazione, con criteri unitari, dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità, in base a parametri da applicarsi su tutto il territorio nazionale”.

Per tutelarsi il Comune può imporre divieti circoscritti ad alcune zone del territorio, indicandone però delle altre dove poter realizzare impianti di telecomunicazione. Al contrario, estendere il divieto a vaste porzioni del territorio significherebbe mettere a rischio l’efficacia del sistema di comunicazione.
Un aspetto che sottolinea la necessità per il Comune di Pompei di dotarsi presto del nuovo PUC, in base al quale potranno essere individuate zone interdette e altre compatibili con interventi di questo tipo.

 
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